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POST LAUREA - Albi Professionali

I laureati in Scienze Naturali (I livello) possono accedere, previo superamento di esame di stato, ad uno o più dei seguenti albi:

Professione Pianificatore junior: Sezione B dell’Ordine degli “Architetti, pianificatori paesaggistici e conservatori” settore pianificazione.

Professione Biologo junior: Sezione B dell’ordine dei biologi.

Professione Agrotecnico e Perito Agrario.

Regolamento tratto dal
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

5 giugno 2001, n. 328

NORME GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge".

L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede: "18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attivita' professionali per il cui esercizio la normativa vigente gia' prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, e' modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformita' ai seguenti criteri direttivi: a) determinazione dell'ambito consentito di attivita' professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu' generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi; c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a). - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". 

Art. 2. Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacita' e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a)      sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

b)      sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio puo'essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato. 

Art. 3. Istituzione di settori negli albi professionali

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attivita' professionali.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non puo', esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu' altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilita' di iscrizione a piu' settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B. 

Art. 4. Norme organizzative generali

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, e' ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2. 

Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse. 

Art. 5. Esami di Stato

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le universita' e gli ordini o collegi professionali.

3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attivita' professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

4. Nulla e' innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalita' di espletamento delle prove d'esame. 

Art. 6. Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, puo' essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore.

2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi. 

Art. 7. Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato. 

Art. 8. Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi  conseguiti in conformita' al precedente ordinamento

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessita' del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

Nota all'art. 8: - Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede: "95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva dei percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".


ALBI

Professione Pianificatore junior

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.

4. La sezione B e' ripartita nei seguenti settori: a) architettura; b) pianificazione.

5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior; b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.

6. L'iscrizione all'albo professionale e' accompagnata dalle dizioni: "sezione A - settore architettura", "sezione A - settore pianificazione territoriale", "sezione A - settore paesaggistica", "sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali", "sezione B - settore architettura", "sezione B - settore pianificazione".

5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia'stabilite dalla vigente normativa:

b) per il settore "pianificazione":

1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di pianificazione;

2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della citta' e del territorio;

3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;

4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

per il settore "pianificazione":

1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:

per il settore "pianificazione":

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della citta' e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;

2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilita' urbanistica di un'opera pubblica;

3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;

4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.

4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed universita', attivita' strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attivita' esonera dalla prova pratica.


Professione Biologo Junior

Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,   comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia'stabilite   dalla vigente normativa, le attivita' che implicano l'uso di   metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico   professionale di:

a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini   biologiche;  

b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico,   biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attivita' di ricerca;  

c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito   ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli   alimenti;  

d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico,   biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di   genetica;  

e) procedure di controllo di qualita'.  

3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla   normativa vigente per lo svolgimento delle attivita' professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del   Servizio sanitario nazionale. 

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) classe 12 - Scienze biologiche;

b) classe 1 - Biotecnologie;

c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.


3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;

b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.


Professioni di agrotecnico e perito agrario

Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attivita' professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

3. Possono, altresi', partecipare agli esami di Stato per le  predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico  diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi  albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e  formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della  pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di  attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della  durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a  sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste  dall'albo cui si chiede di accedere. 

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta  il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato,  geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale  laureato.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.